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Indennità per collaboratori sportivi
Indennità per collaboratori sportivi
FAQ PER LE CASISTICHE INPS E LA COMPILAZIONE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Come previsto dall'art. 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “decreto Sostegni bis”, i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, hanno la possibilità di rilasciare una nuova autodichiarazione che prende luogo della precedente, fatti salvi gli effetti dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Accedendo alla piattaforma con le modalità indicate sul sito, i collaboratori sportivi interessati avranno la possibilità di compilare la nuova autocertificazione, in relazione alla quale si fanno presente le seguenti FAQ e indicazioni.
1- Dichiarazione di cui alla lettera a. dell’autocertificazione.
Sottoscrivendo l’autocertificazione, il collaboratore conferma di aver presentato domanda a Sport e Salute per ottenere indennità come collaboratore sportivo ai sensi e per gli effetti della normativa intervenuta nel tempo.
2- Dichiarazione di cui alla lettera b. dell’autocertificazione.
Sottoscrivendo l’autocertificazione, il collaboratore conferma che il rapporto di collaborazione sportiva indicato in piattaforma ai fini dell’ottenimento dell’indennità prevedeva attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche e che rientrava nell'ambito di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, si conferma che il rapporto di collaborazione tecnico sportivo è cessato, ridotto o sospeso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 entro la data del 31 marzo 2021. Si rammenta a tal fine che la normativa intervenuta nel tempo ha considerato cessati a causa del COVID tutti i contratti scaduti entro la data del 31 marzo 2021.
3- Dichiarazione di cui alla lettera c. dell’autocertificazione.
Nella compilazione di questo campo occorre fare molta attenzione in quanto, per ciascuna mensilità, è richiesto di specificare (flaggando su sì oppure su no) se si è ricevuta una indennità da INPS nell’ambito di tutte le indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale. Sarà poi l’INPS a comunicare alla Società le somme che ha già erogato al collaboratore.
Sempre in questo campo, bisogna indicare, per ciascuna mensilità, se si è proceduto o meno alla restituzione a INPS delle somme ricevute. Si precisa che, per i soggetti che hanno percepito somme dall’INPS e che le hanno restituite o avviato la procedura di restituzione, l’erogazione dell’indennità da parte di Sport e Salute potrà avvenire solo a seguito della certificazione da parte dell’INPS della effettiva restituzione, allo stesso ente previdenziale, di quanto percepito.
4- Dichiarazione di cui alla lettera d. dell’autocertificazione.
Sottoscrivendo l’autocertificazione, il collaboratore conferma di essere a conoscenza che rimane fermo il divieto di cumulare le due indennità e che, pertanto, Sport e Salute potrà erogare l’indennità soltanto nel momento in cui l’INPS certificherà alla Società stessa le indennità erogate, al netto di quelle restituite.
Si fa presente che Sport e Salute liquiderà l’importo spettante dalla data della domanda alla medesima Sport e Salute, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute S.p.A. o dall’INPS.
5- Dichiarazione di cui alla lettera e. dell’autocertificazione.
Nella compilazione di tale campo occorre fare molta attenzione, in quanto è richiesto di specificare (flaggando su sì oppure su no) se, per ciascuna mensilità, si siano ricevuti altri redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, oppure reddito di cittadinanza oppure reddito di emergenza oppure pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (esempio: se per il periodo aprile-maggio 2021, si è ricevuto altro reddito da lavoro, bisogna flaggare su si).
Di seguito le domande più ricorrenti in ordine alle compatibilità:
i. Compatibilità con servizio civile nazionale
Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
ii. Compatibilità con cassa integrazione
No, l'indennità per i collaboratori sportivi non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
iii. Nei mesi di riferimento non ho percepito e non percepirò alcuna somma, ma ho avuto un lavoro part time nei mesi precedenti, sono escluso?
No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione.
iv. In un mese relativo ad una indennità ho ricevuto rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso confermare i requisiti?
Sì, purché non vi sia sovrapposizione. In particolare, non devi aver percepito altro reddito per il periodo coperto dalla indennità.
v. Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso confermare i requisiti?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscono il reddito corrispondente ai mesi di riferimento di ogni singola indennità oppure hanno avuto, a causa del Coronavirus, una sospensione o riduzione del compenso.
vi. Ho svolto o svolgerò alcune ore di lezione on line e/o quando l’associazione ha riaperto al pubblico; pertanto, percepirò un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la Legge prevede che io non debba aver percepito “altro” reddito per il periodo di riferimento delle varie indennità, posso confermare i requisiti?
Sì, se a causa del Coronavirus c’è stata una riduzione delle attività e del compenso che avresti percepito.
vii. L’indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?
No. La normativa prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nei mesi di riferimento, anche parziale.
viii. Percepisco la NASpI, posso confermare i requisiti?
No. Poiché l’indennità NASpI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
ix. Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso confermare i requisiti?
No. La normativa non riconosce l’indennità qualora i soggetti siano titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, o che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
x. Percepisco la pensione di invalidità/ o la pensione di reversibilità, posso confermare i requisiti?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
xi. Cosa si intende per altro Reddito da Lavoro?
Ai sensi della normativa, per reddito da lavoro - che esclude il beneficio - si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente il compenso previsto i singoli mesi per i quali si richiede l’indennità da collaborazione sportiva, non si ha diritto alla stessa.
xii. Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all’indennità?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua.
6- Dichiarazione di cui alla lettera f. dell’autocertificazione.
Con questo punto dell’autocertificazione, il collaboratore deve certificare (flaggando su sì oppure su no) se, per ognuna delle mensilità previste, continuavano a persistere i requisiti di legge.
In particolare, deve attestare che:
- il rapporto di collaborazione tecnico sportivo deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- che, in relazione a ogni mensilità, l’attività relativa al rapporto di collaborazione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, era cessata, ridotta o sospesa (esempio: se per il periodo aprile-maggio 2021, l’attività di collaborazione non ha avuto una riduzione oppure non si è sospesa, oppure si è ricevuto regolarmente l’intero compenso, bisogna flaggare su no); si rammenta che i contratti scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati si considerano scaduti a causa del COVID.
7- Dichiarazioni di cui alla lettera g., h. e i. dell’autocertificazione
Sottoscrivendo l’autocertificazione, il collaboratore conferma: 1) che ogni comunicazione inerente la domanda di indennità dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella piattaforma informatica; associato all'utenza; 2)di aver preso visione dell’informativa “privacy” presente sul sito; 3) di essere consapevole e consentire a Sport e Salute S.p.A., ai fini dei controlli di competenza, può richiedere copia dei documenti originali allegati alla domanda o conferma dei dati da me inseriti in piattaforma, anche presso l’INPS, l’Agenzia delle entrate, gli organismi sportivi e i terzi interessati.
8- Cosa prevede l'Articolo 76 del Decreto DPR 445/2000 di cui restano salvi gli effetti?
La norma, rubricata con il titolo “Norme penali”, è la seguente:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ULTERIORI FAQ
9- A quanto ammonta l’indennità prevista?
L’ammontare delle indennità verrà calcolato sulla base delle singole mensilità previste dalla precedente normativa a partire dalla data di presentazione della domanda, da cui andranno detratti gli importi eventualmente già corrisposti dall’INPS.
N.B. le indennità previste sino al mese di dicembre 2020 sono state erogate in misura fissa e uguale per tutti i richiedenti; si sensi dell’art. 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’art. 44, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'ammontare dell’indennità è determinata, complessivamente, sulla base dei compensi relativi ad attività sportivi maturati nell’anno di imposta 2019 e sono previste tre fasce di indennità parametrate, calcolate sulla base delle disposizioni di legge.
10- Da dove si ricava l’ammontare totale dei compensi sportivi percepiti nel 2019?
Come disposto dalla legge, ai fini del calcolo dell’indennità complessiva per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021 la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dall’utente in piattaforma al momento della presentazione della domanda, in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019, mentre per l’indennità di aprile e maggio 2021, la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019.
11- Ho ricevuto la mail, che devo fare?
Dopo aver letto la mail e preso visione delle FAQ, clicca sul link contenuto nella mail e, dopo aver verificato se hai diritto all’indennità e, entro le ore 24.00 del 15 luglio 2021:
•se ritieni di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di legge e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 5) – dovrai compilare attentamente la nuova autodichiarazione; una volta compilata la dovrai stampare, sottoscrivere di tuo pugno, scansionarla e poi caricarla in formato PDF o JPEG, unitamente ad un documento valido fronte e retro, in piattaforma.
12- Posso confermare/rinunciare ad una sola indennità?
Si, nella compilazione della nuova autodichiarazione si potrà confermare o meno la sussistenza dei requisiti per ogni singola indennità potendo, pertanto, rinunciare alle altre.
13- Ho rinunciato ad una delle precedenti indennità, mi arriverà la mail?
Si, ti arriverà regolarmente la mail. La rinuncia espressa precedentemente sarà annullata e dovrai autocertificare nuovamente l’opzione prescelta.
14- Ho un contratto/rapporto gratuito, ho diritto all’indennità?
No. L’indennità ristora i titolari di rapporti di collaborazione sportiva che prevedevano un compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
15- Quali sono le incompatibilita’ che impediscono di percepire l’indennità?
Sono incompatibili le seguenti prestazioni e indennità previste dalla normativa emergenziale:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.
16- Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. ho diritto all'indennità?
Ove ricorrano gli altri requisiti, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.
17- È previsto un termine per la compilazione della nuova autodichiarazione?
Si, dovrai procedere alla compilazione della nuova autocertificazione e alla relativa procedura informatica entro le ore 24.00 del giorno 15 luglio 2021.
18- Cosa succede se non confermo i requisiti entro il termine previsto?
Se non compili la nuova autodichiarazione e non la carichi in piattaforma – insieme al documento d’identità fronte/retro – entro il termine previsto, Sport e Salute S.p.A. non potrà erogare l’indennità.
19- Come faccio a scansionare la autocertificazione?
Per scansionare il documento e caricare l’autocertificazione, consulta la guida a questo link:
Guida Scansione bonus (sportesalute.eu)
20- Come riceverò il contributo?
Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.
21- È prevista l’elaborazione della CU (Certificazione Unica) per l’emolumento ricevuto?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.