Sport e Salute, già convocate Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate per affrontare insieme le chiusure e non lasciare indietro nessuno
Sport e Salute, come è già successo nei mesi scorsi, farà di tutto per non lasciare indietro nessuno.
Lo faremo con le Federazioni, con gli Enti di Promozione Sportiva e gli Organismi Sportivi stando accanto ai praticanti e alle Società che avevano fatto sforzi enormi per ricominciare.
Il Presidente Vito Cozzoli ha già convocato questa settimana i rappresentanti di tutti gli Organismi Sportivi per ascoltare la loro voce e valutare l'uso dei contributi pubblici anche alla luce dell'ultimo dpcm. "Lo Sport è salute - come ha detto il Presidente Cozzoli - Ma il virus è un avversario tosto e ci impone nuovi sacrifici. Siamo già al lavoro per tutelare il sistema sportivo, vera ossatura sociale del Paese".
Vi rimandiamo alle prime dichiarazioni del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport su misure e interventi.
Leggi qui le parole del Ministro
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Aggiornamenti bonus giugno, pagati altri 1.470 Collaboratori Sportivi
Sport e Salute ha fatto partire stamattina altri 1.470 bonifici del bonus di giugno, rientranti nelle categorie compensi “0” e contratti scaduti.
Dopo il pagamento a 112mila Collaboratori Sportivi avvenuto lunedì 12 ottobre per una cifra complessiva di 68 milioni, la Società continua a lavorare sull’indennità per tutti coloro che ne hanno diritto alla luce dell’ultimo decreto legge.
Nelle prossime ore verranno pagati altri 2.500 collaboratori la cui posizione è già stata sbloccata positivamente.
Continua l’esame, una per una, delle altre pratiche che presentano criticità, pervenute ai vari indirizzi messi a disposizione:
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Sport e Salute e i progetti degli EPS per ridurre il rischio marginalità tra i bambini e il gender gap
Presentati oggi, in modalità on line, i due progetti patrocinati da Sport e Salute per l'annualità 2020-2021 “Lo sport siamo noi” e “Jump the gap”, in sinergia con gli Enti di Promozione Sportiva AICS, ACSI, CSEN e CNS Libertas. Alla conferenza stampa online è intervenuto anche il Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli: "Un giorno importante, uno step ulteriore di un percorso che Sport e Salute sta portando avanti insieme agli Enti di Promozione Sportiva.
Sono due gli elementi chiave di questi progetti: continuità e novità.
- la continuità è rappresentata dagli EPS, la spina dorsale dello sport di base del nostro Paese;
- le novità sono state invece dettate dal contesto sanitario, sociale ed economico con l’avvento del Covid-19. Da qui è sorta l’esigenza di creare, finanziare, supportare progettualità nuove come quelle proposte oggi.
Gli EPS sono stati chiamati a presentare i loro progetti in modo congiunto, è la prima volta che succede. Il mondo dello sport ha bisogno di essere unito per produrre dei risultati”.
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Aggiornamenti bonus di giugno, sbloccate altre 4.000 indennità
Dopo il pagamento a 112mila Collaboratori Sportivi avvenuto lunedì 12 ottobre per una cifra complessiva di 68 milioni, Sport e Salute sta continuando a lavorare per erogare il bonus di giugno a tutti coloro che ne hanno diritto alla luce dell’ultimo decreto legge.
In queste ore la Società ha sbloccato positivamente altre 4.000 richieste per i contratti a compenso “0” e i contratti scaduti. Continua l’esame, una per una, delle altre pratiche che presentano delle criticità, pervenute ai vari indirizzi messi a disposizione dalla Società:
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Cozzoli: "Sport è una rete di protezione sociale. Società hanno dato contributo alla ripartenza del Paese".
Le parole del Presidente e Amministratore Delegato Vito Cozzoli (nella foto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora e con il Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana Davide Battistella): "Noi ovviamente siamo in attesa delle decisioni del Governo e degli Organismi di Salute Pubblica, però siamo convinti che lo sport possa dare un grandissimo contributo in questo momento. Le società sportive hanno investito, si sono preparate per la ripresa, non vanno dispersi questi sforzi, sono l'ossatura sociale del nostro Paese. Come le piccole medie imprese sono l'ossatura industriale dell'Italia, anche le società sportive svolgono un'opera di protezione sociale irrinunciabile in questa difficile fase. Per questo motivo è importante consentire la pratica sportiva perché lo sport è una forma di dimensione sociale".
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Aggiornamenti Bonus di giugno per i Collaboratori Sportivi
Sport e Salute sta esaminando una per una le pratiche per il Bonus di giugno ai Collaboratori Sportivi sulla base del decreto che ha stanziato le risorse per questa indennità.
Qui ricapitoliamo il lavoro già fatto, quello in corso, le criticità e i contatti per ottenere un supporto.
- I fondi sono stati accreditati sul conto della Società lunedì mattina. Alle 8,30 dello stesso giorno sono partiti i bonifici per 112 mila persone. In totale sono stati subito erogati circa 68 milioni di euro.
- Nel caso di problemi rispetto al possesso dei requisiti necessari in base al nuovo testo di legge, Sport e Salute ha inviato una mail individuale per consentire a ogni singolo collaboratore di verificare la sussistenza dei requisiti stessi per accedere al bonus.
- In questi pochi giorni sono state esaminate circa 25mila mail ed è stata verificata, per il momento, la sussistenza del diritto al bonus per circa 5.000 persone. Questi casi verranno sbloccati nelle prossime ore.
- A tutti coloro che hanno contattato la Società senza produrre la documentazione idonea all’immediato pagamento dell’indennità, verrà nuovamente offerta singolarmente la possibilità di produrre le integrazioni necessarie ed è sempre a disposizione la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
- Nei casi di incompatibilità del bonus con altre indennità Inps o di criticità segnalate dall’Agenzia delle Entrate, Sport e Salute, consapevole che la storia di ciascuno è diversa dalle altre, sta svolgendo gli opportuni approfondimenti, su cui verrete puntualmente aggiornati.
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Cozzoli (Sport e Salute): digitale necessario per organizzare il sistema sportivo. Pronto il progetto di start up
“Lo sport è campo, palestra, spogliatoio. Ma col digitale possiamo cambiare il sistema organizzativo di questo mondo”. Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli è intervenuto al Talent Garden in corso a Roma per presentare i progetti della Società, braccio operativo dello Stato per lo sport di base.
“Stiamo mettendo in piedi l’acceleratore di start up legate all’attività fisica e alla salute più grande di Europa. Lo facciamo in collaborazione con il Fondo Innovazione di Cdp e con Startupbootcamp - ha continuato Cozzoli -. Attraverso una gara sarà aperto a proposte da tutto il mondo, ma la testa e il braccio saranno a Roma, in un campus dentro il Parco del Foro Italico. Vogliamo internazionalizzare il Made in Italy”.
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Sport e Salute, al via i pagamenti del bonus di giugno per i Collaboratori Sportivi
Sport e Salute ha proceduto alle 8:30 di oggi, non appena ricevute questa mattina le risorse dal Governo, alle operazioni di pagamento dell'indennità di giugno 2020 per i Collaboratori Sportivi.
Riceveranno l'indennità di 600 euro:
- le 108.228 persone che, non rispondendo alla mail, hanno confermato la persistenza dei presupposti e delle condizioni di legge;
- le 3.063 persone che hanno presentato la domanda tra l'8 e il 15 settembre e sono state ammesse senza necessità di integrazioni istruttorie.
Naturalmente ulteriori pagamenti continueranno nei prossimi giorni una volta verificate le mail di approfondimento ricevute dalla Società.
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Aggiornamenti, risposte e contatti per il bonus di giugno ai Collaboratori Sportivi
Le richieste di chiarimenti pervenute questa mattina a Sport e Salute sono riconducibili a cinque macro-categorie.
Di seguito qualche indicazione al fine di orientarsi nella fattispecie relativa alla mail ricevuta.
- Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si faceva riferimento al contratto scaduto prima del 31 maggio 2020.
In considerazione della quantità delle mail riguardante tale fattispecie, abbiamo dedicato uno specifico indirizzo email all’esame di tali questioni.
Ove si ritenesse di richiedere alla Società una revisione della decisione, perché l’attività relativa alla collaborazione si è interrotta a causa del COVID-19, si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., scrivendo nell’oggetto “CONTRATTO NON SCADUTO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver diritto all’indennità. Analogamente, potranno essere allegati gli eventuali documenti comprovanti che il contratto aveva una durata diversa da quella indicata in piattaforma o che lo stesso si è invece interrotto a causa del COVID-19.
Nel caso in cui il contratto sia effettivamente terminato per scadenza naturale prima di giugno 2020 non si ha il diritto a ricevere l’indennità. - Per coloro che hanno ricevuto la mail diretta a acquisire la conferma della persistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.
Non appena esaminate tutte le email di rinuncia pervenute alla Società, verrà erogata l’indennità ai soggetti che non hanno mandato alcuna comunicazione. - Per coloro che non hanno ricevuto la mail perché hanno indicato in piattaforma che il proprio contratto non prevedeva compenso.
Ove si ritenesse di richiedere alla Società una revisione della decisione, perché – contrariamente a quanto dichiarato in piattaforma – la collaborazione prevedeva un compenso, si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., scrivendo nell’oggetto “NO COMPENSO ZERO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver chiarito a Sport e Salute che il contratto prevedeva un compenso. Analogamente, potranno essere allegati i documenti comprovanti il compenso ricevuto per il rapporto di collaborazione. - Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si comunica che c’è un’incoerenza con i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.
La Società Sport e Salute, a seguito delle verifiche svolte con l’Agenzia dell’Entrate, ha un riscontro oggettivo della non corrispondenza delle dichiarazioni.
Tale riscontro oggettivo, a prescindere dalle motivazioni sottostanti, impone che le domande vengano sottoposte a un procedimento dedicato secondo le norme di legge. - Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si comunica che c’è un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS.
La Società Sport e Salute, a seguito delle verifiche svolte con l’INPS, ha un riscontro oggettivo della non corrispondenza delle dichiarazioni rilasciate in sede di autocertificazione.
Tale riscontro oggettivo, a prescindere dalle motivazioni sottostanti, impone che le domande vengano sottoposte a un procedimento dedicato secondo le norme di legge.
Indennità Giugno 2020: Sport e Salute ha inviato le mail ai Collaboratori Sportivi per procedere con l’erogazione automatica del bonus di giugno
EROGAZIONE AUTOMATICA PER IL MESE DI GIUGNO.
L’indennità per il mese di giugno in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità concessa a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020 sarà erogata automaticamente, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2020, solo nel caso in cui persistano le condizioni e i presupposti di cui all’articolo 12 del Decreto Agosto.
La verifica della permanenza dei presupposti, in base ai quali l’indennità è stata precedentemente concessa, va confermata a fronte della graduale ripartenza, dello sport di base a seguito del DPCM 17/05/2020, che dispone la riapertura delle sedi dell’attività sportiva di base, in particolare dei centri sportivi e delle palestre a partire dalla data del 25/05/2020.
Il nuovo Decreto Ministeriale, infatti, subordina l’erogazione automatica dell’indennità di giugno alla sussistenza delle condizioni e presupposti che hanno già dato diritto alle precedenti erogazioni.
Pertanto, laddove – per il mese di giugno 2020 – non sussistessero più i presupposti per ricevere l'indennità (v. FAQ 4) o fosse insorta una della cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (v. FAQ 5), l’utente dovrà comunicare a Sport e Salute S.p.A. la propria “rinuncia” entro il giorno 8 ottobre 2020, mediante invio di una mail con oggetto “rinuncia” a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.
Tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il/i mese/i di marzo/aprile/maggio 2020 e che mantengono i requisiti e non ricadono in fattispecie di incompatibilità, non devono inviare alcuna mail e riceveranno automaticamente il pagamento dell’indennità per il mese di giugno 2020.
Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità derivanti dall’indebita percezione di contributi pubblici.
1) CHI HA DIRITTO ALL’EROGAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI GIUGNO 2020?
I titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già beneficiari dell’indennità precedentemente concessa a norma dell’art. 96 del decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020, per i quali sussistono - anche per il mese di giugno 2020 - i relativi requisiti previsti dall’articolo 12 del D.L. n. 104/2020 e non ricorra alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo articolo.
2) HO RICEVUTO LA MAIL, CHE DEVO FARE?
Dopo aver letto la mail e preso visione delle FAQ, verifica se hai diritto all’indennità e, entro il giorno 8 ottobre 2020:
- se ritieni di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 12 del D.L. N. 104/2020, c.d. “DL AGOSTO” e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 4-5) – non devi rispondere, né inviare mail;
- se ritieni che non sussistano più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 5), devi inviare una mail con oggetto “rinuncia” a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.
3) NON HO RICEVUTO LA MAIL, PERCHÉ?
Potresti rientrare in una delle seguenti categorie:
- hai già percepito altre indennità incompatibili;
- hai dichiarato in sede di presentazione della domanda compensi 2019 diversi da quelli reali emersi dal controllo efferttuato con l’Agenzia delle Entrate;
- hai dichiarato in sede di presentazione della domanda che il tuo rapporto di lavoro non prevedeva alcun compenso;
- hai rinunciato alla domanda.
In questo caso la posizione necessità di ulteriori controlli e non è possibile erogare automaticamente.
4) QUALI SONO I REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 12 DEL D.L. N. 104/2020, c.d. “DL AGOSTO”?
- Il rapporto di collaborazione tecnico sportivo deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- I rapporti dovevano essere già attivi alla data del 23 febbraio 2020;
- L’attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa nel mese di giugno 2020.
5) QUALI SONO LE INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 12 DEL DL AGOSTO CHE IMPEDISCONO DI PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sono le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.
6) È PREVISTO UN TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI?
Sì, è previsto un termine. In caso in cui non si abbiano più i requisiti necessari, occorre inviare la mail di rinuncia entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2020.
7) COSA SUCCEDE SE NON INVIO LA MAIL ENTRO IL GIORNO 8 OTTOBRE 2020?
Verrai pagato perché non mandare la mail significa che hai ritenuto, sotto la tua responsabilità, di avere diritto all’indennità perché hai valutato che persistono i presupposti per ricevere l'indennità stessa e che non sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 4-5).
8) A GIUGNO NON HO PERCEPITO NULLA, MA HO SVOLTO/SVOLGO UNA COLLABORAZIONE PART TIME NEL/DAL MESE LUGLIO, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Si, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per il mese di giugno 2020.
9) A GIUGNO HO RICEVUTO RATEO/SALDO DI UN REDDITO DA LAVORO DIVERSO SVOLTO NEI MESI PRECEDENTI, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sì, l’importante è che il lavoro non si riferisca al mese di giugno 2020.
10) IL MIO CONTRATTO PREVEDE UN COMPENSO FORFETTARIO CHE STO CONTINUANDO A PERCEPIRE PER INTERO, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di giugno 2020 oppure abbiano, a causa del Coronavirus, avuto una sospensione o riduzione del compenso.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, devi inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. rinunciando alla indennità per il mese di giugno (vedi FAQ 2).
11) NEL MESE DI GIUGNO HO SVOLTO ALCUNE ORE DI LEZIONE E PERTANTO HO PERCEPITO UN REDDITO DA COLLABORAZIONE SPORTIVA PER QUEL PERIODO. POSTO CHE LA LEGGE PREVEDE CHE IO NON DEBBA AVER PERCEPITO “ALTRO” REDDITO PER IL MESE DI GIUGNO 2020, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sì, i compensi sportivi non rientrano nella definizione di “altro reddito da lavoro”; tuttavia dovrai confermare che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hai subito una riduzione, sospensione o cessazione della tua attività.
12) IN QUALI CASI SI PUO’ RITENERE CHE L’ATTIVITA’ SIA RIDOTTA/CESSATA/SOSPESA NEL MESE DI GIUGNO 2020?
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di giugno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020;
Per “sospensione” si intente che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020;
Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di giugno 2020.
13) NEL MESE DI GIUGNO HO EFFETTUATO SOLO ALCUNE GIORNATE/ORE DI LAVORO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER GIUGNO 2020?
SI, a condizione che il numero di ore/giornate di lavoro effettuate sia inferiore a quello previsto dal contratto per il mese di giugno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
14) IL MIO CONTRATTO E’ TERMINATO, PER SCADENZA NATURALE, PRIMA DI GIUGNO 2020, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER GIUGNO?
No, perché l’interruzione della tua attività non è dovuto al Covid-19.
Nell’ipotesi in cui il tuo contratto sia stato rinnovato oppure nell’ipotesi che il contratto non sia stato rinnovato a causa del Covid-19, per dimostrare di avere diritto all’indennità di giugno 2020, potrai mandare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., scrivendo nell’oggetto “CONTRATTO NON SCADUTO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver diritto all’indennità. Analogamente, potranno essere allegati gli eventuali documenti comprovanti che il contratto aveva una durata diversa da quella indicata in piattaforma o che lo stesso si è invece interrotto a causa del COVID-19
15) NEL 2019 HO PERCEPITO COMPENSI SUPERIORI A 10.000 EURO, RICEVERÒ LO STESSO L’INDENNITÀ PER GIUGNO 2020?
Sì, se sei stato già beneficiario dell’indennità per i mesi precedenti e non sono venuti meno i presupposti per ricevere l'indennità o sia insorta una delle cause di incompatibilità espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda.
16) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
No. Il DL Agosto e il decreto ministeriale prevedono espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di giugno 2020, anche parziale.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
17) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA NASPI, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No. Poiché l’indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
18) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA CASSA INTEGRAZIONE, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No, l’indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
19) PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ O LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
20) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO ALTRO REDDITO DA LAVORO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
No. Per avere diritto all’indennità, non devi aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di giugno 2020.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
21) COSA SI INTENDE PER ALTRO REDDITO DA LAVORO?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 98 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente e per intero il compenso previsto per il mese di giugno 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
22) QUALI SONO I REDDITI ASSIMILATI CHE ESCLUDONO IL MIO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
23) COMPATIBILITÀ CON SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
24) POSSIEDO REDDITO DA TERRENO, FABBRICATO O FINANZIARIO. HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?
Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 12, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.
25) POSSO PROCEDERE ALLA CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI ANCHE PER UN’ALTRA PERSONA/PER I MIEI COLLABORATORI SPORTIVI?
No, ogni soggetto può compilare solo la propria dichiarazione.
26) QUANDO RICEVERÒ L’INDENNITA’?
L’indennità sarà erogata automaticamente entro 10 giorni.
27) COME RICEVERÒ L’INDENNITA?
L’indennità verrà trasferita esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN sui cui è avvenuto il precedente accredito.
28) HO CAMBIATO IBAN E VOGLIO CHE L’INDENNITÀ DI GIUGNO MI SIA ACCREDITATO SUL NUOVO, COME FACCIO A MODIFICARLO?
Qualsiasi comunicazione sul cambio di iban per l’indennità di giugno deve essere effettuata esclusivamente via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 10 ottobre 2020, inserendo nell’oggetto il cognome e il codice fiscale del richiedente. In caso di mancata segnalazione il bonifico verrà effettuato all’iban precedentemente comunicato.
29) IL NUOVO IBAN PUÒ RIFERIRSI ANCHE AD UN CONTO CO-INTESTATO?
Sì. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
30) IL NUOVO IBAN PUÒ RIFERIRSI AD UN CONTO DI CUI NON SI È INTESTATARI?
No.
31) PUÒ ESSERE INSERITO L’IBAN DI UN CONTO CORRENTE POSTALE?
Sì. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
32) POSSO COMUNICARE, COME NUOVO IBAN, QUELLO DI UNA CARTA POSTEPAY?
Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
33) MIO FIGLIO È MINORENNE E NON HA UN CONTO CORRENTE, PUÒ INDICARE COME NUOVO IBAN QUELLO DI UN FAMILIARE?
Sì.
34) NON HO UN IBAN, POSSO USARE QUELLO DI……
No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari – a meno di richiedenti minorenni - Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
35) È PREVISTA L’ELABORAZIONE DELLA CU (CERTIFICAZIONE UNIFICATA) PER L’EMOLUMENTO RICEVUTO?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.
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