EROGAZIONE AUTOMATICA PER IL MESE DI GIUGNO.
L’indennità per il mese di giugno in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità concessa a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020 sarà erogata automaticamente, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2020, solo nel caso in cui persistano le condizioni e i presupposti di cui all’articolo 12 del Decreto Agosto.
La verifica della permanenza dei presupposti, in base ai quali l’indennità è stata precedentemente concessa, va confermata a fronte della graduale ripartenza, dello sport di base a seguito del DPCM 17/05/2020, che dispone la riapertura delle sedi dell’attività sportiva di base, in particolare dei centri sportivi e delle palestre a partire dalla data del 25/05/2020.
Il nuovo Decreto Ministeriale, infatti, subordina l’erogazione automatica dell’indennità di giugno alla sussistenza delle condizioni e presupposti che hanno già dato diritto alle precedenti erogazioni.
Pertanto, laddove – per il mese di giugno 2020 – non sussistessero più i presupposti per ricevere l'indennità (v. FAQ 4) o fosse insorta una della cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (v. FAQ 5), l’utente dovrà comunicare a Sport e Salute S.p.A. la propria “rinuncia” entro il giorno 8 ottobre 2020, mediante invio di una mail con oggetto “rinuncia” a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.
Tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il/i mese/i di marzo/aprile/maggio 2020 e che mantengono i requisiti e non ricadono in fattispecie di incompatibilità, non devono inviare alcuna mail e riceveranno automaticamente il pagamento dell’indennità per il mese di giugno 2020.
Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità derivanti dall’indebita percezione di contributi pubblici.
1) CHI HA DIRITTO ALL’EROGAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI GIUGNO 2020?
I titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già beneficiari dell’indennità precedentemente concessa a norma dell’art. 96 del decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020, per i quali sussistono - anche per il mese di giugno 2020 - i relativi requisiti previsti dall’articolo 12 del D.L. n. 104/2020 e non ricorra alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo articolo.
2) HO RICEVUTO LA MAIL, CHE DEVO FARE?
Dopo aver letto la mail e preso visione delle FAQ, verifica se hai diritto all’indennità e, entro il giorno 8 ottobre 2020:
- se ritieni di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 12 del D.L. N. 104/2020, c.d. “DL AGOSTO” e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 4-5) – non devi rispondere, né inviare mail;
- se ritieni che non sussistano più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 5), devi inviare una mail con oggetto “rinuncia” a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.
3) NON HO RICEVUTO LA MAIL, PERCHÉ?
Potresti rientrare in una delle seguenti categorie:
- hai già percepito altre indennità incompatibili;
- hai dichiarato in sede di presentazione della domanda compensi 2019 diversi da quelli reali emersi dal controllo efferttuato con l’Agenzia delle Entrate;
- hai dichiarato in sede di presentazione della domanda che il tuo rapporto di lavoro non prevedeva alcun compenso;
- hai rinunciato alla domanda.
In questo caso la posizione necessità di ulteriori controlli e non è possibile erogare automaticamente.
4) QUALI SONO I REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 12 DEL D.L. N. 104/2020, c.d. “DL AGOSTO”?
- Il rapporto di collaborazione tecnico sportivo deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- I rapporti dovevano essere già attivi alla data del 23 febbraio 2020;
- L’attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa nel mese di giugno 2020.
5) QUALI SONO LE INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 12 DEL DL AGOSTO CHE IMPEDISCONO DI PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sono le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.
6) È PREVISTO UN TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI?
Sì, è previsto un termine. In caso in cui non si abbiano più i requisiti necessari, occorre inviare la mail di rinuncia entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2020.
7) COSA SUCCEDE SE NON INVIO LA MAIL ENTRO IL GIORNO 8 OTTOBRE 2020?
Verrai pagato perché non mandare la mail significa che hai ritenuto, sotto la tua responsabilità, di avere diritto all’indennità perché hai valutato che persistono i presupposti per ricevere l'indennità stessa e che non sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 4-5).
8) A GIUGNO NON HO PERCEPITO NULLA, MA HO SVOLTO/SVOLGO UNA COLLABORAZIONE PART TIME NEL/DAL MESE LUGLIO, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Si, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per il mese di giugno 2020.
9) A GIUGNO HO RICEVUTO RATEO/SALDO DI UN REDDITO DA LAVORO DIVERSO SVOLTO NEI MESI PRECEDENTI, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sì, l’importante è che il lavoro non si riferisca al mese di giugno 2020.
10) IL MIO CONTRATTO PREVEDE UN COMPENSO FORFETTARIO CHE STO CONTINUANDO A PERCEPIRE PER INTERO, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di giugno 2020 oppure abbiano, a causa del Coronavirus, avuto una sospensione o riduzione del compenso.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, devi inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. rinunciando alla indennità per il mese di giugno (vedi FAQ 2).
11) NEL MESE DI GIUGNO HO SVOLTO ALCUNE ORE DI LEZIONE E PERTANTO HO PERCEPITO UN REDDITO DA COLLABORAZIONE SPORTIVA PER QUEL PERIODO. POSTO CHE LA LEGGE PREVEDE CHE IO NON DEBBA AVER PERCEPITO “ALTRO” REDDITO PER IL MESE DI GIUGNO 2020, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sì, i compensi sportivi non rientrano nella definizione di “altro reddito da lavoro”; tuttavia dovrai confermare che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hai subito una riduzione, sospensione o cessazione della tua attività.
12) IN QUALI CASI SI PUO’ RITENERE CHE L’ATTIVITA’ SIA RIDOTTA/CESSATA/SOSPESA NEL MESE DI GIUGNO 2020?
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di giugno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020;
Per “sospensione” si intente che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020;
Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di giugno 2020.
13) NEL MESE DI GIUGNO HO EFFETTUATO SOLO ALCUNE GIORNATE/ORE DI LAVORO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER GIUGNO 2020?
SI, a condizione che il numero di ore/giornate di lavoro effettuate sia inferiore a quello previsto dal contratto per il mese di giugno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
14) IL MIO CONTRATTO E’ TERMINATO, PER SCADENZA NATURALE, PRIMA DI GIUGNO 2020, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER GIUGNO?
No, perché l’interruzione della tua attività non è dovuto al Covid-19.
Nell’ipotesi in cui il tuo contratto sia stato rinnovato oppure nell’ipotesi che il contratto non sia stato rinnovato a causa del Covid-19, per dimostrare di avere diritto all’indennità di giugno 2020, potrai mandare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., scrivendo nell’oggetto “CONTRATTO NON SCADUTO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver diritto all’indennità. Analogamente, potranno essere allegati gli eventuali documenti comprovanti che il contratto aveva una durata diversa da quella indicata in piattaforma o che lo stesso si è invece interrotto a causa del COVID-19
15) NEL 2019 HO PERCEPITO COMPENSI SUPERIORI A 10.000 EURO, RICEVERÒ LO STESSO L’INDENNITÀ PER GIUGNO 2020?
Sì, se sei stato già beneficiario dell’indennità per i mesi precedenti e non sono venuti meno i presupposti per ricevere l'indennità o sia insorta una delle cause di incompatibilità espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda.
16) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
No. Il DL Agosto e il decreto ministeriale prevedono espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di giugno 2020, anche parziale.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
17) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA NASPI, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No. Poiché l’indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
18) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA CASSA INTEGRAZIONE, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No, l’indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
19) PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ O LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
20) NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO ALTRO REDDITO DA LAVORO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
No. Per avere diritto all’indennità, non devi aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di giugno 2020.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (v. FAQ 3).
21) COSA SI INTENDE PER ALTRO REDDITO DA LAVORO?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 98 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente e per intero il compenso previsto per il mese di giugno 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
22) QUALI SONO I REDDITI ASSIMILATI CHE ESCLUDONO IL MIO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
23) COMPATIBILITÀ CON SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
24) POSSIEDO REDDITO DA TERRENO, FABBRICATO O FINANZIARIO. HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?
Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 12, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.
25) POSSO PROCEDERE ALLA CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI ANCHE PER UN’ALTRA PERSONA/PER I MIEI COLLABORATORI SPORTIVI?
No, ogni soggetto può compilare solo la propria dichiarazione.
26) QUANDO RICEVERÒ L’INDENNITA’?
L’indennità sarà erogata automaticamente entro 10 giorni.
27) COME RICEVERÒ L’INDENNITA?
L’indennità verrà trasferita esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN sui cui è avvenuto il precedente accredito.
28) HO CAMBIATO IBAN E VOGLIO CHE L’INDENNITÀ DI GIUGNO MI SIA ACCREDITATO SUL NUOVO, COME FACCIO A MODIFICARLO?
Qualsiasi comunicazione sul cambio di iban per l’indennità di giugno deve essere effettuata esclusivamente via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 10 ottobre 2020, inserendo nell’oggetto il cognome e il codice fiscale del richiedente. In caso di mancata segnalazione il bonifico verrà effettuato all’iban precedentemente comunicato.
29) IL NUOVO IBAN PUÒ RIFERIRSI ANCHE AD UN CONTO CO-INTESTATO?
Sì. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
30) IL NUOVO IBAN PUÒ RIFERIRSI AD UN CONTO DI CUI NON SI È INTESTATARI?
No.
31) PUÒ ESSERE INSERITO L’IBAN DI UN CONTO CORRENTE POSTALE?
Sì. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
32) POSSO COMUNICARE, COME NUOVO IBAN, QUELLO DI UNA CARTA POSTEPAY?
Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
33) MIO FIGLIO È MINORENNE E NON HA UN CONTO CORRENTE, PUÒ INDICARE COME NUOVO IBAN QUELLO DI UN FAMILIARE?
Sì.
34) NON HO UN IBAN, POSSO USARE QUELLO DI……
No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, chiediamo di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari – a meno di richiedenti minorenni - Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
35) È PREVISTA L’ELABORAZIONE DELLA CU (CERTIFICAZIONE UNIFICATA) PER L’EMOLUMENTO RICEVUTO?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.
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