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Bonus, aggiornamenti su fattispecie INPS

Comunicazione relativa alle casistiche per cui si è registrata un’incoerenza tra le autocertificazioni presentate nella piattaforma di Sport e Salute e il riscontro avuto dall’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)

◾ Come sapete, il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, il Governo ha previsto varie misure di sussidio economico per le diverse categorie di lavoratori colpite dal lockdown necessario per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

◾ Tra queste categorie di lavoratori, l’articolo 96 del decreto ha previsto un’indennità pari a 600 euro, anche per i collaboratori sportivi, prevedendosi espressamente nel decreto ministeriale del 6 aprile 2020 – accanto ai i requisiti necessari al rilascio della stessa – che l’indennità non fosse cumulabile con il reddito di cittadinanza e con le seguenti indennità previste dal medesimo decreto:

  • articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
  • articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 
  • articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

◾ Sulla base di quanto richiesto espressamente dal decreto ministeriale, dunque, Sport e Salute ha richiesto, come elemento essenziale della domanda, una dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

◾ Successivamente, Sport e Salute, nell’ambito dell’attività di controllo richiesta dalla legge, ha richiesto all’INPS quali – tra i beneficiari delle indennità – risultassero anche percettori dell’indennità INPS. L’INPS ha mandato un primo elenco di 2.950 persone e, ieri pomeriggio, un ulteriore elenco di 4.942 persone.

◾ Risultando quindi, dalla comunicazione dell’INPS, che la autocertificazione rilasciata dai 2.950 beneficiari non fosse corrispondente alla realtà descritta dallo stesso INPS, tutte le persone per cui si è registrata l’incoerenza apparivano ricadere nell’ambito del disposto dell'articolo 75 del DPR 445/2000 che prevede testualmente che “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e che “la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”. Quest’ultima disposizione è peraltro stata aggiunta recentemente dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020).

◾ Cautelativamente, dunque, Sport e Salute ha sospeso il pagamento di indennità ulteriori, mandando una comunicazione via mail a tutte queste persone.

◾ Successivamente, a seguito della comunicazione ricevuta, gli interessati hanno giorno per giorno mandato migliaia di mail a Sport e Salute, spiegando le loro ragioni e la loro buona fede. Poiché la maggior parte delle comunicazioni rivendicava la più assoluta buona fede, tali mail sono state esaminate una per una, identificando – ad oggi – 1.050 posizioni e alcune fattispecie più ricorrenti.

◾ In linea generale, tenuto conto che il divieto di cumulo era previsto espressamente dal decreto, l’analisi ha rivelato fatti e comportamenti assai diversi tra loro che, ancorché in buona fede, hanno comunque generato circostanze eterogenee e complesse, non ascrivibili alla Società. 

◾ L’esame accurato di tali mail ha fatto emergere che si è di fronte ad una molteplicità di casi che non possono essere ricondotti ad un’unica fattispecie , pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha disposto ieri di richiedere un parere all’Avvocatura dello Stato per individuare dei criteri per valutare l’eventuale violazione del divieto d cumulo e chiedere se, e in quali termini, fosse possibile procedere al pagamento delle indennità.

◾ È la stessa soluzione che ha consentito di sbloccare le domande che risultavano incoerenti dal controllo con l’Agenzia delle Entrate, con la differenza che, in quel caso, trattandosi di un’unica fattispecie, si è potuto richiedere il parere immediatamente e che, in questo caso, solo all’esito dell’analisi delle migliaia di mail, si è avuta contezza dell’eterogeneità e molteplicità delle fattispecie.

◾ Non appena verrà emesso il parere, Sport e Salute avvierà, sulla base dei contenuti dello stesso, le necessarie verifiche con l’INPS.

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